Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato é un beneficio previsto dall’articolo 24 della Costituzione Italiana.
Esso consiste nel fornire assistenza legale, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, a chi non é in grado di sostenere le relative spese legali, rientrando nei limiti di reddito previsti dalla Legge.
Il pagamento delle spese (avvocati, consulenti, investigatori, ecc. ) viene dunque effettuato tramite il cosiddetto “patrocinio a spese dello Stato”.

Il gratuito patrocinio é previsto per:
– cause civili e amministrative
– cause penali e del lavoro
– processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri
– ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali

I professionisti dello studio non sono iscritti nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato.